AMMORTIZZATORI COVID-19, DOMANDA IN TEMPI PIU' STRETTI SOLO PER I DATORI CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 02/06/2020
Autore: Non definito Fonte: Guida al Lavoro nr. 24 del 02/06/2020 pag. 38
Il messaggio Inps n. 2183 del 26 maggio 2020 chiarisce l'ambito di applicazione del nuovo termine di invio delle richieste.
Il d.l. 34/2020 ha modificato il termine di invio delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria e di assegno ordinario, che ora devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.
Le domande relative ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 dovevano essere trasmesse entro il 31 maggio 2020. L'Inps ha precisato che il termine più stringente si riferisce ai datori di lavoro che non avevano mai presentate domande per il predetto arco temporale. Si attende ora una circolare con le istruzioni relative alla tempistica di invio delle nuove domande.
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