ANCHE IL SECONDO BOX MERITA LA PERTINENZA
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/06/2007
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 169 del 21/06/2007 pag. 27
Classificazione:
Trattamento fiscale dell'abitazione prima casa, con due box auto, il secondo box non gode delle agevolazioni 1^ casa ma si applicano le regole sulle abitazioni non quelle dei beni strumentali (20%)
Con Risoluzione 20 giugno 2007, n. 139, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento applicabile ai fini dell’imposizione indiretta in caso di cessione da parte di impresa costruttrice di un immobile abitativo (ultimato da meno di quattro anni e costituente “prima casa” per l’acquirente) con due autorimesse pertinenziali. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che la seconda autorimessa di pertinenza della prima casa non è agevolabile con l’IVA ridotta al 4% ma tuttavia, in considerazione del vincolo pertinenziale, alla cessione va applicato il regime proprio degli immobili abitativi diversi dalla prima casa, per cui sono dovute: l'IVA nella misura del 10% e le imposte ipocatastali in misura fissa.
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