ASPI: CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO FORFETARIO A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 03/04/2013

Autore: Bonati Gabriele Fonte: Guida al Lavoro nr. 15 del 03/04/2013 pag. 46


Classificazione:

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Con la circolare n. 44 del 22 marzo 2013 l'Inps illustra le modalità di calcolo e di versamento del contributo.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro (non domestico) a tempo indeterminato che determina uno stato di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuto all'Inps un contributo pari ad euro 483,80 per ogni mese di anzianità aziendale, fino ad un massimo di euro 1.451.
Il contributo non è dovuto in caso di dimissioni (non per giusta causa o nel periodo tutelato della maternità), risoluzione consensuale (non derivante dalla nuova procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro), o decesso del lavoratore.
Il pagamento deve avvenire entro il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si è verificato l'evento. La prima scadenza è fissata al 16 giugno 2013.
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