ATTIVITA’ EXTRALAVORATIVA DEL DIPENDENTE E GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 15/03/2022
Autore: Dui Pasquale Fonte: Guida al Lavoro nr. 12 del 15/03/2022 pag. 27
Con l’ordinanza n. 2870 del 31 gennaio 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà.
Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., integrato da quanto disposto dagli articoli 1175 e 1375 c.c., preclude al dipendente lo svolgimento di attività extralavorativa in orario di lavoro, anche se in un settore non in concorrenza con quello in cui opera il proprio datore di lavoro.
Le energie del lavoratore vengono comunque destinate ad altri scopi e, per le prestazioni non svolte, il datore di lavoro che gli corrisponde la retribuzione subisce un danno economico, mentre il dipendente beneficia di un ingiusto profitto.
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