CAPPOTTO INTERNO E 110%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 27/12/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 27/12/2020
3.1.5 D. Se possa essere riconosciuto il Superbonus per cappotto interno in edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, nell’impossibilità di effettuare interventi di isolamento dell’involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche
Dalla seconda circolare la n. 30/2020
R. L’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio prevede che qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi cd. “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi cd. “trainati”, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe.
Pertanto, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche l'installazione del cappotto termico interno.
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