CU per i Medici forfettari convenzionati con il SSN
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/05/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/05/2025

Resta l’obbligo di rilasciare la CU Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in regime forfetario.
Poiché il medico convenzionato non emette fattura elettronica ma il SSN emette un apposito foglio di liquidazione dei corrispettivi che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974, «tiene luogo della fattura» e contiene tutti gli elementi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'Agenzia permane l’obbligo della certificazione dei compensi.
La risoluzione 21 ottobre 2015, n. 98/E, ha chiarito che laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN contenga gli elementi indicati nell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, gli stessi medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
Tuttavia, l'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, mediante l'inserimento del comma 6 septies all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ha disposto, a decorrere dall'anno di imposta 2024, l'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.
Risposta finale
Pertanto, nel caso in esame, in cui tale obbligo di fatturazione elettronica non sussiste per i medici in convenzione con il SSN, non trova applicazione il citato comma 6 septies, ritenendosi quindi corretta la soluzione prospettata dall'Istante di continuare ad emettere i fogli di liquidazione dei corrispettivi per i compensi corrisposti ai medici in convenzione e di assolvere al relativo adempimento della emissione della Certificazione Unica, secondo le modalità indicate dallo stesso Istante.
In particolare, riguardo alla compilazione della Certificazione Unica Lavoro Autonomo 2025 dei compensi corrisposti nel 2024, si ritiene corretta l'esposizione degli stessi al punto 7 della CU, con indicazione al punto 6, del codice 25, istituito quest'anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l'indennità di maternità.
Considerata l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
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