DECRETO RILANCIO E' CONVERTITO IN LEGGE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/07/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/07/2020


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Rispetto alla versione originaria, diverse le novità in ambito fiscale in primis il superbonus del 110% nel DL. 34/2020


Nel Dl n. 34/2020, appena convertito in legge, spiccano i ritocchi alla disciplina del superbonus del 110% per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: su tutti, l’estensione dell’agevolazione alle seconde case e la ridefinizione dei massimali di spesa per alcuni interventi. Ci sono, poi ulteriori incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi, meno tasse nel territorio del comune di Campione d’Italia, lo slittamento a metà novembre degli adempimenti per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. E altro ancora…

Ecco le principali novità fiscali introdotte durante l’iter parlamentare.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio Pmi anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro).

L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.

Art. 38, commi 7-9 – Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

Innalzato da 100mila a 300mila euro annui l’investimento massimo in start-up o in Pmi innovative, detraibile nella misura del 50%. È stato inoltre previsto che la detrazione in questione spetta, fino al tetto indicato, prioritariamente rispetto a quella disciplinata dall’articolo 29 del Dl n. 179/2012, fruibile invece sulla parte di investimento eccedente, comunque nei limiti del regolamento unionale sugli aiuti de minimis.

Art. 38-ter (nuovo) – Promozione del sistema delle società benefit

Introdotto un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” ed entro il 31 dicembre 2020. È riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis, fino all’esaurimento dei 7 milioni stanziati come tetto di spesa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021.

Art. 44, commi da 1-bis a 1-novies (nuovi) – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

Istituiti nuovi contributi a favore di persone fisiche e giuridiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, acquisteranno, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica; l’incentivo, in presenza di determinate condizioni, è cumulabile con la vigente agevolazione per gli autoveicoli a basse emissioni di CO2 (articolo 1, comma 1031, legge n. 145/2018).
Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno “sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.
Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Art. 46-bis (nuovo) – Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

Incrementate di altri 30 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse a favore del credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (articolo 49, Dl n. 34/2019), già indirizzate, per il medesimo anno, anche alle spese sostenute dalle imprese per partecipare a fiere e manifestazioni all’estero disdette a causa della pandemia (articolo 12-bis, Dl n. 23/2020). La somma aggiuntiva andrà alle imprese diverse dalle Pmi e agli operatori del settore fieristico, per il ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia.

Art. 48-bis (nuovo) – Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori

Istituito, per gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, un credito di imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti quella in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, relativo all’emergenza Covid-19 (tetto massimo di spesa: 45 milioni di euro). Il bonus potrà essere usato solo in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”. Un provvedimento Mise-Mef fisserà i criteri per individuare correttamente i beneficiari del credito e definirà le modalità attuative della disposizione.

Art. 118-ter (nuovo) – Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

Agli enti territoriali è stata attribuita la facoltà di deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, a favore di coloro che provvedono al pagamento con autorizzazione permanente all’addebito diretto su conto corrente bancario o postale.

Art. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Diverse le novità riguardanti la disciplina del superbonus del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili, alla riduzione del rischio sismico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici:

  • sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera
  • la detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto)
  • i limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio)
  • per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014). Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20mila euro - moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio - nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera
  • per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta
  • la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione
  • per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022
  • sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio
  • tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi
  • per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
  • sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
  • un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative, incluse quelle relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Art. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Circa la possibilità, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire delle agevolazioni fiscali per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito d’imposta o di sconto sul corrispettivo anziché di detrazione dalle imposte sui redditi, è stato precisato che:

  • l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso)
  • in caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220)
  • in caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010)
  • un provvedimento delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative della disposizione.

Art. 122 – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19

La cessione dei crediti d’imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria (canoni di locazione di botteghe e negozi; canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; adeguamento degli ambienti di lavoro; sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione), introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, può avvenire anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza (articolo 13-quater, comma 4, Dl 34/2019).
È stato chiarito che il bonus in questione, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, Tuir).

Art. 129-bis (nuovo) – Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d’Italia

Modificate e ampliate alcune misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2020 a favore del comune di Campione d’Italia (articolo 1, comma 573 e seguenti, legge 160/2019):

  • passano da cinque a dieci i periodi di imposta nei quali sono ridotte alla metà le imposte sui redditi e l’Irap dovute dalle persone fisiche e dalle società residenti o iscritte alla Camera di commercio di Campione d’Italia. Inoltre, per l’anno 2020, vengono innalzati i massimali di tali agevolazioni (800mila euro per la generalità delle imprese, 120mila per quelle della pesca e dell’acquacoltura, 100mila euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli)
  • viene modulato secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile (30 milioni di euro a progetto per le grandi imprese, 20 milioni per le medie, 6 milioni per le piccole), il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione (25% del costo ammissibile per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese)
  • è stabilita un’aliquota agevolata per l’accisa sul gasolio per riscaldamento (201,50 euro per mille litri, anziché i vigenti 403 euro) e sull’energia elettrica (euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata nelle abitazioni, euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni) utilizzati nel territorio di Campione d’Italia.

Art. 136-bis (nuovo) – Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare le previste imposte sostitutive, nel limite del 70% del loro ammontare (articolo 1, comma 696 e seguenti, legge 160/2019).

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Posticipato dal 30 settembre al 15 novembre 2020 il termine per versare la prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dovuta da chi rivaluta il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Identico slittamento temporale per il termine entro il quale dovranno essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

È stato precisato che gli spostamenti dei termini di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, adottati per evitarne la concentrazione nel periodo successivo alla crisi, non si applicano alle entrate degli enti territoriali. In proposito, ricordiamo che gli atti con termini di decadenza in scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, pur dovendo essere emessi entro fine anno, andranno notificati nel corso del 2021.

Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria - Imu per il settore turistico

L’abolizione della prima rata dell’Imu 2020 – già riconosciuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari o termali nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e quelli di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi – è stata estesa agli immobili rientranti nella categoria D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Art. 181, commi da 1-bis a 1-quater (nuovi) – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Sancito l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche o del relativo canone in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio, dal 1° marzo al 30 aprile 2020. I Comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.

Art. 216 – Misure per lo sport

Ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2020 (il decreto “Rilancio”, originariamente, aveva spostato la data dal 31 maggio al 30 giugno) la sospensione del versamento, da parte delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, inutilizzati nel periodo di emergenza epidemiologica (articolo 95, Dl 18/2020). Le somme sospese andranno versate in unica soluzione entro il 30 settembre (non più 31 luglio) o dilazionate fino a un massimo di tre rate mensili di pari importo (non più quattro).

Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), già decretata per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è stata attribuita anche a quelle attive nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26 e 30 ottobre) e 2017 (18 gennaio). Per tali soggetti, il bonus, previsto per la generalità dei contribuenti nella misura del 12% dei costi ammissibili, è passato al 25, 35 e 45% (rispettivamente, grandi, medie e piccole imprese).

 

 

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