DEPOSITO DOGANALE DEPOSITO FISCALE E DEPOSITO FISCALE AI FINI IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/04/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 11/04/2018
Definizione dei tre regimi
Deposito Doganale
Il deposito doganale è il luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, deputato ad immagazzinare merci non comunitarie senza che siano assoggettate ai dazi di importazione, all’IVA o a qualsiasi altra imposizione o restrizione quantitativa eventualmente prevista per la loro immissione in libera pratica.
Per l’estrazione della merce e quindi la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale ed il pagamento dei dazi all’importazione, dell’Iva e delle eventuali accise, o la riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità Europea, il depositante deve presentare apposita dichiarazione in dogana (Mod. IM4 o T1), mentre il depositario scaricherà la merce nella contabilità di magazzino.
Deposito Fiscale
Un deposito fiscale è un impianto autorizzato dall'amministrazione finanziaria a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire merci sottoposte ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa, cioè senza ancora aver pagato l'accisa su tali prodotti.
L'esercizio di un deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, che attribuisce al deposito un codice di accisa.
La distribuzione dei tabacchi lavorati sul territorio nazionale è curata dai depositari autorizzati che, attraverso i propri Depositi Fiscali, riforniscono le rivendite di generi di monopolio di prodotti provenienti dai produttori/fornitori.
I Depositi Fiscali sono autorizzati a detenere i prodotti del tabacco in sospensione di imposta e sono tenuti a registrare tutte le operazioni di carico e scarico del magazzino su un apposito registro contabile, nonché a rendicontare periodicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli tali movimenti.
Deposito Fiscale ai fini IVA o deposito IVA
I depositi fiscali ai fini Iva, disciplinati dall’articolo 50-bis del Dl 331/1993, servono per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dove sono conservati.
Nei casi previsti dal comma 6 del citato articolo 50-bis, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta da chi estrae i beni ed è versata da chi li ha tenuti in consegna, cioè il gestore del deposito, perché solidalmente responsabile dell’imposta.
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