DIVIETO DI LAVORO IN CASO DI CONCESSIONE DI PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 06/07/2022
Autore: Dui Pasquale Fonte: Guida al Lavoro nr. 28 del 06/07/2022 pag. 12

Con l'ordinanza n. 19321 del 15 giugno 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Secondo la Corte di Cassazione, il dipendente che lavora presso terzi mentre usufruisce di un permesso per gravi motivi familiari compie una grave violazione compie una grave violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede.
Poiché il rapporto fiduciario appare definitivamente compromesso, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo risponde a criteri di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione.
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