Divorzio o separazione le regole fiscali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/09/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/09/2023


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Il trattamento fiscale dell’addio tra coniugi gode di un trattamento di favore


L’articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in relazione a tutti “…gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio..
Si tratta di uno dei regimi di favore maggiormente richiesti in tema di registrazione di atti.
L’applicazione pratica di questa disposizione agevolativa ha dato luogo a diversi dubbi e, pertanto, sono numerosi sia gli interventi dell’Amministrazione finanziaria, che ha fornito chiarimenti tramite circolari, risoluzioni o risposte ad interpelli, che le pronunce della Corte di cassazione.
Con il presente contributo saranno esaminati il fondamento, i presupposti ed il contenuto dell’agevolazione e saranno riepilogate le principali fattispecie in relazione alle quali si sono pronunciate l’Agenzia delle entrate o la stessa Corte di cassazione.

Innanzitutto occorre premettere che l’Agenzia delle entrate, con le risposte agli interpelli n. 39 del 10 febbraio 2020 e n. 199 del 1° luglio 2020, ha precisato che la ratio dell’articolo 19 della legge n. 74/1987 risiede nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare pesantemente sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale. Si tratta di una norma di esenzione posta a presidio delle ragioni di tutela della famiglia, di salvaguardia dell’integrità economica e di composizione della crisi coniugale. In particolare, con i citati documenti si è affermato che “Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore dei diritti fondamentali della persona..”  
In senso conforme la Corte di cassazione ha affermato che, mediante l’esenzione in esame il legislatore ha inteso favorire gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale pongono in essere con lo scopo di regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio (sentenze n. 2347/2001, n.7493/2002 e n. 3074/2021, ordinanza n. 22023/2017).

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