ESPERTO RISPONDE SPECIALE 110%
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 16/11/2020
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/11/2020
Inserto dell'ER interamente dedicato al superbonus 110% - Simabonus senza salto di classe
Tutto da leggere riportiamo i quesiti più interessanti
[2437][402714] Sismabonus, non è richiesto un salto di classe
Gli interventi di messa in sicurezza sismica senza salto di classe sono ammessi al superbonus 110 per cento
[2439][403468] Sì all’impianto fotovoltaico sulla pertinenza non a terra o in giardino.
[2443][403334] Prezzi, le alternative possibili per asseverare la congruità
[2452][403028] Acquisto case antisismiche, occorre la congruità dei costi
Nel caso dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1–septies, del Dl 63/2013, relativa all’acquisto di case antisismiche a seguito di demolizione e ricostruzione, per fruire dell’agevolazione al 110% è necessario che ci siano le asseverazioni tecniche, circa i costi sostenuti dall’impresa di costruzione, previste dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio). La risposta evidenzia la mancanza di istruzioni ufficiali.
[2455][403821] L’amministratore di condominio «vista» se è anche commercialista non risultano incompatibilità.
[2470][402994] Sì al superbonus con ricostruzione e ampliamento
E' possibile fruire del superbonus al 110% in caso di demolizione e ricostruzione di un’unica unità abitativa con ampliamento della volumetria del 35 per cento. A condizione che l’ampliamento di volumetria, sia concesso dagli strumenti urbanistici locali nel contesto della promozione di interventi di rigenerazione urbana.
In base all’articolo 119, c. 3, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Questa definizione è stata da ultimo modificata dal Dl 76/2020, per cui la ristrutturazione comprende, oggi, anche la demolizione dell’edificio esistente e la sua ricostruzione, con incrementi di volumetria, purché ammessi dagli strumenti urbanistici locali e inclusi in interventi di rigenerazione urbana.
[2512][402033] Anche i camini si considerano impianto di riscaldamento funzionante.
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