FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO CON MODALITA’ FRAUDOLENTA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 29/10/2024
Autore: Dui Pasquale - Beccaria Luigi Antonio Fonte: Guida al Lavoro nr. 41 del 29/10/2024
Secondo la Corte di Cassazione, il giudice del merito deve valutare la proporzionalità e l’adeguatezza del licenziamento senza preavviso del dipendente.
Con la sentenza n. 26938 del 19 ottobre 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che la falsa attestazione della presenza in servizio non si realizza unicamente con l’alterazione o la manomissione del sistema di rilevazione delle presenze, ma anche con la mancata registrazione delle uscite che interrompono il servizio prestato.
Sebbene la sanzione del licenziamento senza preavviso possa essere prevista dal CCNL applicato, il giudice deve comunque valutare la legittimità del provvedimento disciplinare.
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