FORFETTARI AD OBBLIGO VARIABILE DI CONSERVAZIONE CICLO PASSIVO

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/11/2018

Autore: Non definito Fonte: Interfile Fiscale del 29/11/2018


Classificazione:

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Come noto i forfettari non hanno obbligo di emissione ne di conservazione della fattura elettronica tuttavia ....


Fra le righe di una risposta (FAQ) nel sito dell'agenzia delle entrate si afferma che il soggetto in regime forfettario o dei minimi avrebbe l'obbligo di conservazione digitale delle FE ricevute, nel caso in cui decidesse di ricevere le fatture elettroniche comunicando una Pec o, in alternativa, un codice destinatario.

Quindi il contribuente minimo o forfettario che comunica al fornitore un indirizzo PEC o un codice destinatario sarà obbligato alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti; chi, invece,  non lo fa non avrà l’obbligo di conservare i documenti elettronici ricevuti, conservando in questo caso le fatture stampate su carta.

Ecco la risposta citata:

La risposta lascia perplessi per il fatto che una eventuale comunicazione al fornitore dovrebbe avere dei requisiti minimi in modo che sia inequivocabile la scelta, cosa succede se il fornitore indica di sua spontanea volontà la PEC del forfettario in fattura? Forse sarebbe stato preferibile collegare l'obbligo alla registrazione della PEC o del codice destinatario presso il sito dell'agenzia.

Si auspica un chiarimento ufficiale.

(aggiornamento)

Forfetari e conservazione delle fatture ricevute (chiarimenti del 15.1.2019)

Non è obbligato alla conservazione digitale il forfetario che riceve via PEC, una FE inviata dal fornitore che ha reperito l'indirizzo on-line.

Per il forfettario vale il comportamento concludente quindi può conservate tutto in forma cartacea.

 

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