La ristrutturazione del debito non permette la detrazione Iva

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/08/2012

Autore: Non definito Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/08/2012 pag. 17


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Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, non può essere detratta l'Iva relativa alla parte di credito perso e conseguentemente dedotto dal reddito d'impresa. Sono queste le conseguenze del mancato coordinamento tra la normativa Iva (Dpr 633/72) e quella sulle imposte sui redditi (Dpr 917/86)

Dal 26 giugno 2012 si può dedurre dal reddito i crediti insoluti verso un debitore che «ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», ma non considera l'accordo una procedura concorsuale (come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), nonostante sia disciplinato all'interno della legge fallimentare (circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, risposta 4.2). In ambito Iva, invece, il decreto Sviluppo non ha modificato l'articolo 26, comma 2, Dpr n. 633/1972, quindi, solo per le procedure concorsuali (non quindi per le ristrutturazione dei debiti) sarà possibile continuare ad emettere le note di variazion
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