LE PARTI POSSONO DETERMINARE LA DURATA DEL PREAVVISO IN DEROGA AL CCNL
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/04/2015
Autore: Bulgarini d'Elci Giuseppe Fonte: Guida al Lavoro nr. 15 del 07/04/2015 pag. 54
Classificazione:
Con la sentenza n. 4991 del 12 marzo 2015 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla derogabilità dell'art. 2118 del codice civile.
Secondo la Corte di Cassazione, solo l'obbligatorietà del preavviso è inderogabile, per cui esso non può essere escluso dalla volontà delle parti. La durata può essere invece regolata dalla contrattazione collettiva e anche da accordi individuali.
Se c'è un interesse effettivo di entrambe le parti del rapporto di lavoro, la durata del periodo di preavviso può quindi essere prolungata.
Se c'è un interesse effettivo di entrambe le parti del rapporto di lavoro, la durata del periodo di preavviso può quindi essere prolungata.
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