LE PARTI POSSONO DETERMINARE LA DURATA DEL PREAVVISO IN DEROGA AL CCNL


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 07/04/2015

Autore: Bulgarini d'Elci Giuseppe Fonte: Guida al Lavoro nr. 15 del 07/04/2015 pag. 54


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Con la sentenza n. 4991 del 12 marzo 2015 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla derogabilità dell'art. 2118 del codice civile.

Secondo la Corte di Cassazione, solo l'obbligatorietà del preavviso è inderogabile, per cui esso non può essere escluso dalla volontà delle parti. La durata può essere invece regolata dalla contrattazione collettiva e anche da accordi individuali.
Se c'è un interesse effettivo di entrambe le parti del rapporto di lavoro, la durata del periodo di preavviso può quindi essere prolungata.
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