LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO: SPIEGATA LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 24/01/2013
Autore: Delle Cave Mariano Fonte: Guida al Lavoro nr. 5 del 24/01/2013 pag. 12
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L. 92 (28-06-2012) - Riforma lavoro Fornero
Con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013 il Ministero del lavoro fornisce le prime istruzioni operative.
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che intendono effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, devono comunicare per iscritto alla competente Direzione territoriale del lavoro e, per conoscenza, al lavoratore interessato,i motivi specifici del licenziamento e le misure di assistenza del lavoratore.
La Direzione territoriale del lavoro convoca le parti entro sette giorni, e la procedura di conciliazione deve concludersi entro venti giorni dall'invio della convocazione.
La Direzione territoriale del lavoro convoca le parti entro sette giorni, e la procedura di conciliazione deve concludersi entro venti giorni dall'invio della convocazione.
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