LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO E CONCILIAZIONE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 02/07/2013
Autore: Barraco Enrico e Sitzia Andrea Fonte: Guida al Lavoro nr. 28 del 02/07/2013 pag. 14
Classificazione:
Con un'ordinanza del 20 giugno 2013 il Tribunale di Rovigo si è pronunciato sull'applicabilità della nuova procedura.
Secondo il Tribunale di Rovigo, il licenziamento del lavoratore malato per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro è regolato dall'art. 2110 c.c. che, data la sua specialità, prevale sulla disciplina generale prevista dall'art. 3 l. 604/1966 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto non deve essere effettuata la conciliazione preventiva presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
Pertanto non deve essere effettuata la conciliazione preventiva presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
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