LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO E CONCILIAZIONE


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 02/07/2013

Autore: Barraco Enrico e Sitzia Andrea Fonte: Guida al Lavoro nr. 28 del 02/07/2013 pag. 14


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Con un'ordinanza del 20 giugno 2013 il Tribunale di Rovigo si è pronunciato sull'applicabilità della nuova procedura.

Secondo il Tribunale di Rovigo, il licenziamento del lavoratore malato per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro è regolato dall'art. 2110 c.c. che, data la sua specialità, prevale sulla disciplina generale prevista dall'art. 3 l. 604/1966 per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto non deve essere effettuata la conciliazione preventiva presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
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