Muro di contenimento pertinenziale, antisismico 110% al condominio
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/02/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/02/2021
Risposta 68/2021 OK al muro di contenimento
Con la risposta n. 68 del 1° febbraio 2021, l’Agenzia risponde positivamente al dubbio di un condominio sulla possibilità accedere al Superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale.
L’istante, infatti, intende ricostruire un muro di contenimento di pertinenza. Si tratta di un muro di confine in pessime condizioni statiche, che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell'edificio residenziale di cui è pertinenza.
L’Agenzia ricorda che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl n. 63/2013 è elevata al 110 per cento. In particolare, ci si riferisce agli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003), inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
Nel caso specifico si tratta di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio e, perciò, è necessario verificare se questo può essere annoverato tra le "parti comuni" condominiali. L’Agenzia, in proposito, tenuto conto che l’agevolazione è concessa per gli interventi su un elemento strutturale del condominio, fa riferimento sia alla circolare n. 24/2020, che chiarisce che sono ammessi al Superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali, sia all’articolo 1117 del codice civile, che ricomprende tra le parti comuni «le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio». Considerando tale ultima elencazione non tassativa, l’Agenzia ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni" interessate dall'agevolazione.
Di conseguenza, il condominio può accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l’intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento, fermo restando i requisiti e le condizioni normativamente previsti, inclusa la presenza dell'asseverazione rilasciata dal professionista abilitato, dalla quale risulti l'efficacia dei lavori eseguiti per l'adozione di misure antisismiche riguardanti gli elementi strutturali del condominio (decreto n. 58/2017 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
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