NOTA DI VARIAZIONE IVA A SEGUITO FALLIMENTO O PROCEDURA ESECUTIVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/09/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/09/2019
Le condizioni per emettere nota di variazione di sola IVA in caso di procedura esecutiva infruttuosa e/o di fallimento del cliente
Momento di emissione della nota di credito di sola IVA
Procedura esecutiva individuale = all'esito infruttuoso della procedura esecutiva quando cioè il credito non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato, o risulti accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.
Fallimento = chiusura della procedura, ovvero sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato (articolo 110 del regio decreto 1 n. 267/42), ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (articolo 119 L.F.).
Risposta a interpello n. 328/2019 che coordina il momento di emissione della nota di accredito nel caso di procedura esecutiva seguita dal fallimento.
L’articolo 26, c. 2,del DPR. n. 633/72, stabilisce che «Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte,o se ne riduce l’ammontare imponibile,[...] per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose[...],il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25».
Emettendo quindi una nota di variazione di solo IVA.
La richiamata disposizione regola le variazioni c.d. “in diminuzione”dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni c.d. “in aumento” (di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo), ha natura facoltativa ed è limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di procedure concorsuali od esecutive individuali rimaste infruttuose.
Il diritto alla variazione presuppone che:
1) abbia avuto inizio una procedura, ovvero sia stato posto in essere, almeno, il primo atto tipico (rispettivamente, sentenza dichiarativa del fallimento o pignoramento) con il quale la stessa si instaura;
2) tale procedura si sia conclusa infruttuosamente, vale a dire:
- a) per ciò che attiene al fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato (articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito L.F.), ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (articolo 119 L.F.);
- b) per quanto riguarda le procedure esecutive non concorsuali, quando il credito del cedente o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato, ossia risulti accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione.
La chiusura della procedura esecutiva individuale consente, in linea generale, l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26, c. 2, del decreto IVA per la parte del credito rimasta insoddisfatta.
Tale previsione deve tuttavia coordinarsi con l’eventuale fallimento del creditore esecutato.
Se il fallimento avviene in un momento successivo alla chiusura della procedura esecutiva individuale e all’emissione delle note di variazione in diminuzione con relative annotazioni nei registri IVA che la stessa consente, in questo caso la variazione in diminuzione operata risulta corretta e l’insinuazione nel passivo fallimentare rileva, nei limiti di quanto eventualmente percepito in ragione della stessa, per successive variazioni in aumento ex articolo 26, c. 1, del decreto IVA.
Se invece l’apertura del fallimento e l’insinuazione al passivo, avvengono prima dell’emissione delle note di variazione, bisognerà attendere l’esito della procedura prima di emettere la nota di variazione.
Infatti «Il legislatore fiscale ha [...] inteso subordinare il diritto alla variazione IVA all’avvenuta insinuazione al passivo fallimentare se e nella misura in cui, all’esito della procedura, il relativo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto» (così la risoluzione n. 195/E del 2008) – potendo, in ipotesi, la procedura collettiva risultare in tutto od in parte fruttuosa anche per il creditore individuale rimasto prima insoddisfatto.
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