Note di variazione e fallimento “in pendenza di giudizi”
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/11/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/11/2023
In caso di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi” le note di variazione Iva in diminuzione dovranno essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti
Risposta n. 471 del 29 novembre 2023.
In caso di chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi” le note di variazione Iva in diminuzione dovranno essere emesse in base all’articolo 26 del decreto Iva in vigore prima del 26 maggio 2021, e, quindi, solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto, e cioè dal momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.
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