Novità su Registro e altri tributi la circolare 2/2025
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/03/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/03/2025
Semplificazione, razionalizzazione e aggiornamento della disciplina concernente l’imposta di registro e altri tributi indiretti e degli adempimenti
La circolare n. 2 del 14 marzo 2025, esamina le novità introdotte dalle recenti disposizioni legislative, fornendo così le prime istruzioni operative.
Con il decreto legislativo n. 139/2024 sono state introdotte rilevanti novità in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori diversi dall’Iva, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, in forza di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del decreto delegato, le nuove disposizioni si applicano “agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”.
Al riguardo, con la circolare vengono fornite le prime istruzioni operative, esaminando l’articolato intervento del legislatore delegato.
Nella circolare vengono inoltre esaminate anche le novità apportate dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 87/2024.
Imposta di registro
Anzitutto, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 41 del Tur (Dpr n. 131/1986), assume portata generale il principio di autoliquidazione dell’imposta.
La liquidazione, pertanto, spetta direttamente ai soggetti obbligati al pagamento della stessa e non più all’ufficio, salvo specifiche ipotesi tassativamente previste (rappresentate dagli atti giudiziari di cui all’articolo 37 del Tur e dagli atti per i quali è prevista la registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 e seguenti sempre del Tur).
Sotto il profilo del controllo, gli uffici procedono sulla base degli elementi desumibili dall’atto e in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del Tur, anche avvalendosi di procedure automatizzate.
Laddove dai riscontri emerga la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’ufficio procede alla notifica di un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione (articolo 13, Dlgs n. 471/1997), nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
Cessione d'azienda
Un fronte particolarmente delicato, in cui il legislatore ha fatto chiarezza, è quello attinente alla cessione di azienda, rispetto alla quale la circolare evidenzia l’avvenuta codificazione del principio secondo cui è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono il complesso ceduto, a condizione che, in forza di una specifica ripartizione indicata o nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo (articolo 23, comma 4, del Tur).
Il legislatore ha previsto che la congruità della predetta, eventuale, ripartizione del corrispettivo, sia soggetta a controllo da parte dell’ufficio, stabilendo altresì che, in assenza di puntuale ripartizione, l’operazione sarà tassata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
Sempre in tema di cessione di azienda, la circolare si sofferma anche sulle modalità di determinazione dell’imponibile da assumere come base di calcolo per la determinazione dell’imposta.
In proposito, viene anzitutto precisato che deve essere assunto il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed escluse le unità da diporto e i veicoli iscritti al Pra.
Quanto alla componente passiva da portare a scomputo, occorre considerare le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.
Registro e Tribunali
La circolare dedica, poi, un particolare approfondimento alla riscossione dell’imposta di registro applicabile ai provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi.
Al riguardo, il nuovo comma 1.1 dell’articolo 57 del Tur introduce, in deroga al principio generale ispirato al meccanismo della solidarietà paritaria tra condebitori (previsto dal comma 1 del predetto articolo 57), un sistema, per effetto del quale il Fisco deve dapprima avviare l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale (rispettivamente, parte condannata alle spese o debitore ingiunto) e solo in via sussidiaria, qualora tale azione si riveli infruttuosa, rivalersi nei confronti degli altri soggetti coobbligati.
Fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini decadenziali previsti dall’articolo 76 del Tur, per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria, restano sospesi.
Un’importante precisazione viene resa dal documento di prassi in relazione alla peculiare fattispecie in cui il provvedimento giudiziario, recante condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, disponga, in merito alle spese, la compensazione totale o parziale delle stesse: in tal caso è stato chiarito che, in luogo del regime di solidarietà sussidiaria appena illustrato, resta applicabile il principio generale di cui al comma 1 dell’articolo 57 del Tur, in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa.
Comunioni ereditarie
Sempre in materia di imposta di registro, un paragrafo della circolare è dedicato alle novità introdotte con riferimento alla divisione di comunioni ereditarie.
Integrando la formulazione del comma 1 dell’articolo 34 del Tur, è ora previsto che si deve tener conto dei beni donati in vita dal de cuius in favore dei soggetti tenuti alla collazione, ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice civile, ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto. Pertanto, l’istituto della collazione assume rilevanza esclusivamente in funzione della determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell’imposta di registro, che si applica, con l’aliquota propria degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione.
Bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
La principale novità attiene all’introduzione della possibilità, in precedenza non ammessa, di integrare (o rettificare), mediante una successiva dichiarazione, quelle originariamente presentate, al fine di “correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”, sia in materia di imposta di bollo (articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto delegato) che in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (articolo 4, comma 3, lettera b, del decreto delegato).
In entrambi i casi, possono essere rettificate le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1° gennaio 2025, non siano ancora scaduti i termini per l’attività accertativa. Quest’ultima, con riferimento agli elementi rettificati, può essere svolta degli uffici nei termini di decadenza calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa.
Tasse per i servizi ipotecari e catastali e tributi speciali
In materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali (articolo 19 del Tuic – Dlgs n. 347/1990), è stata estesa la gratuità dei servizi, già prevista per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato, a quelle eseguite nell’interesse delle altre pubbliche amministrazioni e sostituita la previgente “Tabella delle tasse ipotecarie” allegata al Tuic con un’unica “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali”, che comprende anche i tributi speciali catastali La nuova tabella non include più le consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo: è stata dunque sostanzialmente introdotta la gratuità per le predette consultazioni.
La novella legislativa ha riguardato anche l’ulteriore ambito dei tributi speciali.
In particolare, i precedenti Titoli I e II della tabella A allegata al Dl n. 533/1954 sono sostituiti dal nuovo Titolo I dalla tabella A recante i “Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell’agenzia delle entrate”.
La circolare precisa, inoltre che, in forza del principio secondo cui il momento genetico del rapporto tributario coincide con la presentazione della richiesta del servizio, le nuove tabelle hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2025, con riferimento a tutte le richieste presentate a decorrere da tale data.
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e di aggiornamento delle intestazioni
L’articolo 7 del decreto delegato interviene, altresì, in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, al fine di agevolarne la consultazione, prevedendo che nei casi di consultazione telematica in via diretta con riferimento alle tasse ipotecarie, non si applica più la maggiorazione, mentre la consultazione telematica catastale è divenuta gratuita.
L’articolo 8 del decreto delegato reca peculiari novità con riguardo agli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione.
Modifiche al sistema sanzionatorio sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale e di bollo
Con il decreto legislativo n. 87/2024 sono state rimodulate alcune delle sanzioni amministrative riferibili ai tributi oggetto della circolare in commento.
Le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
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