PARRUCCA IVA 4% E ONERE DETRAIBILE CONDIZIONI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/12/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/12/2019
Per l'IVA agevolata la prescrizione deve essere emessa da uno specialista che opera nel servizio sanitario regionale
La prescrizione medica, necessaria per fruire dell’aliquota Iva al 4% sull’acquisto di parrucche per compensare un danno estetico, può essere rilasciata da un qualunque medico del servizio sanitario pubblico regionale. Il fatto che in Lombardia la Asl è stata sostituita dalla Ats è irrilevante, quello che conta è che la ricetta provenga da uno specialista che lavora nella struttura pubblica. È il chiarimento contenuto nella risposta n. 508/E del 10 dicembre 2019.
L’istante, una società che si occupa di produrre e confezionare parrucche, si è rivolto all’Agenzia delle entrate per sapere la corretta documentazione necessaria all’applicazione dell’aliquota Iva al 4% per le parrucche destinate a far fronte al danno estetico causato da patologie.
Il dubbio era sorto per il fatto che tale società, tenuto conto che la propria clientela proviene da diverse Regioni e ogni Regione ha un sistema sociosanitario caratterizzato da regole proprie, ha sede in Lombardia, la quale, in particolare, ha istituito le Agenzie di tutela della salute (Ats) e le Aziende socio sanitarie territoriali (Asst) (articolo 1, comma 1, lettera k), della legge della Lombardia n. 23/2015), strutture che in pratica hanno sostituito le Asl.
L’Agenzia, quindi, chiarisce che non ha importanza la diversa denominazione della struttura sanitaria: se un soggetto residente in Lombardia acquista una parrucca, quale ausilio volto a sopperire a una mancanza fisica, la prescrizione medica autorizzativa, necessaria per l’applicazione dell’Iva ridotta, dovrà essere rilasciata da un medico specialista degli elenchi pubblicati sul portale dell'Ats di riferimento. Se, invece, l'acquirente risiede in un'altra Regione, la prescrizione deve provenire da un medico specialista operante all'interno del sistema sanitario pubblico o della struttura privata accreditata.
Sul tema, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti in relazione ai requisiti per la qualificazione delle stesse come protesi sanitarie e per la detraibilità, ai fini Irpef, delle spese sostenute per l'acquisto delle stesse
In particolare la parrucca utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli a seguito di trattamenti chemioterapici è un onere fiscalmente rilevante.
L'Agenzia con la risoluzione n. 9/E del 16 febbraio, ritiene l'acquisto del bene una spesa sanitaria per la quale spetta la detrazione dall'imposta lorda del 19% dell'onere sostenuto, per la parte che eccede 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).
L'Agenzia, in via preliminare, ricorda la precisazione fornita dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 25/1997: nel caso in cui la spesa sostenuta non sia chiaramente riconducibile nell'elenco contenuto nell'articolo 15 del Tuir, occorre far riferimento ai provvedimenti del ministero della Sanità che contengono la lista delle specialità farmaceutiche, delle prestazioni specialistiche, delle protesi eccetera.
Tuttavia, nonostante la parrucca non sia ricompresa nel Nomenclatore tariffario delle protesi (allegato al decreto 332/1999 del ministero della Sanità), i tecnici del Fisco affermano che, nel caso in esame, ciò non costituisce un ostacolo alla detraibilità della spesa.
Anche l'interpellato ministero della Salute, infatti, ha riconosciuto al bene, in quanto correttore di un danno estetico provocato dalla malattia, una indubbia funzione sanitaria.
Pertanto, la parrucca, se messa in commercio con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 46/1997 (attuativo della direttiva comunitaria 93/42/Cee concernente i dispositivi medici), rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili dall'Irpef.
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