PERDITA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IL FISCO LA CONTESTA AL SUCCESSIVO ACQUIRENTE
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/04/2013
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 92 del 04/04/2013
Classificazione:
Chi compra casa da un soggetto che l'ha acquistata con le agevolazioni prima casa rischia di rispondere della perdita dell'agevolazione usufruita dal precedente proprietario.
Nota n. 911-6090/2013 del 14 febbraio 2013 della DRE Toscana, la quale sancisce che il privilegio dello Stato sorge alla data in cui viene registrato l'atto agevolato. Questa data è assai rilevante in quanto, ex articolo 2772, comma 4, del codice civile, «il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili». Quindi:
a) se il credito privilegiato dello Stato sorgesse con il decorso infruttuoso dell'anno "di grazia" concesso dalla legge per riacquistare una abitazione principale, allora colui che ha comprato (dal venditore che ha venduto prima del quinquennio) non ne patirebbe alcuna conseguenza, trattandosi appunto di un acquisto effettuato prima del sorgere del privilegio;
a) se il credito privilegiato dello Stato sorgesse con il decorso infruttuoso dell'anno "di grazia" concesso dalla legge per riacquistare una abitazione principale, allora colui che ha comprato (dal venditore che ha venduto prima del quinquennio) non ne patirebbe alcuna conseguenza, trattandosi appunto di un acquisto effettuato prima del sorgere del privilegio;
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