Procedura concorsuale infruttuosa: il cessionario può recuperare l’Iva

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/04/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/04/2019


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La nota di accredito può essere emessa anche da chi ha comprato il credito


In caso di cessione di crediti pro solvendo, se con la chiusura del fallimento l’infruttuosità della procedura è formalmente accertata in via definitiva in capo al soggetto che si è insinuato nel passivo, sotto il profilo sostanziale i suoi effetti si riverberano in capo al cedente che, appunto, con la cessione pro solvendo, è responsabile dell’inadempimento del debitore. Il cessionario può emettere note di variazione in diminuzione dell’Iva ai sensi dell’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972.
Così la risposta 91/2019dell’Agenzia delle entrate, che concorda con la soluzione interpretativa prospettata dalla società interpellante, la quale, essendo subentrata - a seguito della riorganizzazione del gruppo tedesco di cui fa parte - in tutte le situazioni giuridiche attive e passive che facevano capo alla stabile organizzazione in Italia, chiede se possa emettere note di variazione in diminuzione dell’Iva per recuperare l’imposta originariamente assolta dalla ex stabile organizzazione. Ritiene, infatti, non rilevante la circostanza che chi ha pagato il tributo al momento dell’operazione non sia lo stesso soggetto che si è insinuato nel passivo come cessionario del credito.

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