Redditi Sc 2023 e Società di comodo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/03/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2023
Adeguamento del quadro RS che, rispetto allo scorso anno, è stato rivisto a seguito alle regole introdotte dal decreto “Semplificazioni” abrogata la disciplina della perdita sistematica.
Con il decreto “Semplificazioni 2022” (articolo 9, comma 1, Dl 21 n.73/2022) è stato abrogato, a decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina sulle “società in perdita sistematica” (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, Dl n. 138/2011.
Le disposizioni abrogate consideravano “società di comodo” (articolo 30, n. 724/1994) non solo le “società non operative”, ossia le società che non superano il “test di operatività”, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentavano cinque periodi d’imposta in perdita o sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentavano indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.
Per le società in perdita sistematica, che siano anche società di capitali, era previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5 per cento.
L’intenzione del legislatore alla base di tale abrogazione si fonda sulla considerazione (si veda la relazione illustrativa al Ddl Bilancio 2023), che l’attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall’impresa, seppure ripetuti nel tempo, determinando inevitabilmente l’applicazione delle penalizzazioni di legge, produce l’effetto di applicarsi anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali, ma non redditizi per un lungo periodo di tempo, eventualità possibile in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali.
Si ritiene, quindi, di evitare l’utilizzo di uno strumento automatico indicando quale strumento di individuazione di eventuali condotte fiscalmente non lecite quello delle presunzioni semplici in sede di accertamento ordinario.
Si ricorda che il prospetto resta, quindi, solo per le società non operative (ovvero “società di comodo”) termine col quale si intendono quei soggetti non preposti a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. Misura che mira al contrasto di tali società, per evitarne l’utilizzo a fini antielusivi. L’individuazione avviene attraverso il “test di operatività”, che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima debba generare in base ai valori iscritti all’attivo in bilancio. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo – applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali – la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle entrate tramite interpello.
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