Regime transfrontaliero di franchigia il modello di comunicazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/03/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 29/03/2025


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Da inviare all’Agenzia, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre

 


Approvato il modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche da utilizzare per l’invio dei dati. 

Il modello è destinato ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi al regime di franchigia in altri Stati Ue che hanno adottato tale regime, per trasmettere all’Agenzia, in via telematica, il valore delle cessioni e prestazioni effettuate nel trimestre. 

Le novità nel provvedimento del 28 marzo 2025.

Il modello e le istruzioni sono reperibili nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.

Si ricorda che il regime di franchigia, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto dal Dlgs n. 180/2024, in linea con la direttiva Ue 2020/285, al fine di consentire alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell’Iva anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. 

Per accedere a questo regime di favore, le imprese devono rispettare le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100mila euro annui.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia, con il modello approvato dal provvedimento odierno, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, dal soggetto passivo o da un suo intermediario, con le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Se il volume d’affari nell’Ue supera i 100mila euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento, e dovrà indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data. In caso di ritardo superiore a 30 giorni oppure oppure in caso di almeno due comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia si occuperà di darne comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto è stato ammesso al regime di franchigia. In questi casi, gli Stati Ue possono sospendere le semplificazioni Iva concesse dal regime di favore.

In caso di errori od omissioni in una comunicazione inviata è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. L’ultimo invio è quello valido e sostituisce i precedenti.

Il provvedimento precisa, infine, che non è possibile inviare una comunicazione correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia dei 100mila euro.

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