Regimi speciali Iva Oss e iOss – 12: stop all’e-commerce Vat fraud
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/09/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 20/09/2022
Definito il quadro tecnico e informativo del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti transfrontalieri denominato Cesop (Central electronic system of payment information)
Pubblicato il Regolamento (Ue) n. 2022/1504 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 235/19, dello scorso 12 settembre, a seguito del quale sono rese disponibili le informazioni, con i relativi controlli, che debbono essere trasmesse al data base Cesop.
Vengono rese disponibili le informazioni, con i relativi controlli, che debbono essere trasmesse al potente data base Cesop per poi essere scambiate tra le varie Amministrazioni fiscali con la finalità di combattere efficacemente le frodi in materia di IVA nel settore del commercio elettronico (vedi articolo “Regimi speciali Iva Oss e iOss contro le frodi Iva”).
L’e-commerce Vat fraud
La digital economy, che ricomprende anche il fenomeno del commercio elettronico, ha modificato le abitudini di acquisto dei privati e i fornitori hanno subito adattato il proprio business a tali nuovi esigenze. Ciò non è ancora avvenuto per le autorità fiscali che si trovano ad affrontare nuove sfide per far fronte all'evasione IVA.
Il mancato adempimento degli obblighi Iva, in primis l’omessa/infedele dichiarazione ed il mancato versamento dell’imposta, possono essere ascritti essenzialmente a due categorie principali di contribuenti:
- i fornitori (sostanzialmente di piccole e medie imprese) che non adempiono agli obblighi a causa della complessità del sistema
- i venditori che non adempiono agli obblighi per ottenere intenzionalmente vantaggi illeciti nel mercato in cui operano.
Tabella 1: Principali tipologie di frode nelle transazioni transfrontaliere B2C
Follow the money
L’articolata strategia della Commissione europea nella lotta contro le frodi Iva nell’e-commerce B2C ha individuato in una migliore cooperazione tra autorità fiscali e prestatori di servizi di pagamento uno dei driver vincenti. Infatti negli ultimi anni oltre il 90% degli acquisti online dei clienti europei è avvenuto tramite bonifici, addebiti diretti e pagamenti con carta, ovvero tramite un intermediario coinvolto nell'operazione. Tendenza che sicuramente proseguirà in futuro.
Si è rilevato che i Psp (Payment service providers), poiché in possesso dei dati di pagamento, possono fornire un quadro completo alle autorità fiscali per controllare il corretto adempimento degli obblighi Iva sulle forniture B2C transfrontaliere.
Le specifiche informazioni nel Cesop
Pertanto la Commissione europea ha introdotto, dal 2024, degli obblighi di comunicazione per i Psp, relativamente alle operazioni, ai pagatori e ai beneficiari, attraverso un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti “Cesop”.
Nell’allegato al Regolamento (Ue) n. 2022/1504 vengono analiticamente definite le informazioni (complete in tutti i campi obbligatori), nonché i requisiti, che gli Stati membri debbono acquisire per poi essere trasmesse, tra cui i dati concernenti l’Iban, gli importi e la valuta del pagamento, le denominazioni delle parti e la loro localizzazione.
In particolare, rivestono un ruolo centrale le informazioni indispensabili per l’effettuazione di un proficuo incrocio dei dati, relative ai codici identificativi nazionali delle parti, tra cui:
- il Business identifier codes (Bic) (Regolamento n. 2012/UE/260, articolo 2, punto 16) o altro codice identificativo dell’azienda che la individui senza ambiguità
- il Codice di identificazione fiscale (Cif)
- il Vat identification number.
Al riguardo è necessario precisare che tali incroci di dati non raggiungono appieno le finalità prefissate poiché gli identificativi fiscali nazionali non sono strutturati secondo regole condivise a livello comunitario.
Per maggiori approfondimenti tecnici è possibile consultare la “Payment data XSD User Guide” del 3 febbraio 2022, relativa al Cesop, nella versione 3.0.
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