REINTEGRAZIONE TRA INCOERCIBILITA' E INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 04/07/2012

Autore: Zambelli Angelo Fonte: Guida al Lavoro nr. 28 del 04/07/2012 pag. 15


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Con la sentenza n. 9965 del 18 giugno 2012 la Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze della mancata reintegrazione.

L'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di esecuzione in forma specifica. Tuttavia, in caso di inottemperanza all'ordine, è applicabile la sanzione prevista dal comma 10 dell'art. 18 l. 300/1970, ossia il pagamento al Fondo adeguamento pensioni di una somma pari alla retribuzione dovuta al lavoratore, per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione.
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