REVERSE CHARGE ANCHE SE C'È' IL RAPPRESENTANTE FISCALE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/01/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2020

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Risposta a interpello di società polacca che fa intermediazioni identificata ai fini IVA in Italia


Sintesi della risposta a interpello n. 11/2020.

l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia anziché dal prestatore o dal cedente "estero" (i.e.soggetto passivo IVA stabilito in Stato estero), è assolta dal cessionario o committente italiano (i.e. soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge).

Ciò anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore (cfr. circolari del 18 marzo 2010, n. 14 e del 21 giugno2010, n. 36, quesito n. 31, nonché risoluzione 20 febbraio 2015, n. 21/E).

Il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative a seconda che il fornitore estero, sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE o nell'UE.

Nel caso di fornitore extra-UE, il committente/cessionario italiano emette un'autofattura;

Se invece il fornitore è stabilito in altro Stato dell'UE, il committente/cessionario italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del Decreto Legge 30 agosto 1993, n.331, ossia integrando la fattura ricevuta con l'IVA "italiana".

Nella fattispecie in esame, l'Istante afferma di essere un soggetto passivo IVA stabilito in Polonia e, pertanto, l'imposta relativa alle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate a favore dei clienti italiani (soggetti passivi IVA stabiliti in Italia) sarà assolta da questi ultimi, che dovranno integrare la fattura (senza IVA) emessa dal Contribuente e annotarla nei registri acquisti e vendite (per dettagli, cfr. risoluzione 20febbraio 2015, n. 21/E).

La Società non specifica se il cliente che contesta la modalità di fatturazione seguita sia o meno un soggetto passivo IVA stabilito in Italia. Nel caso in cui non sia stabilito in Italia e l'operazione sia ivi territorialmente rilevante, si fa presente che non è applicabile il meccanismo dell'inversione contabile appena descritto. In questo caso, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del Decreto IVA, gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni normative in materia di imposta sul valore aggiunto, sono adempiuti dal fornitore stabilito all'estero, direttamente, se identificato in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del Decreto IVA,ovvero tramite un proprio rappresentante fiscale.

Se dunque il cliente che contesta la modalità di fatturazione è un soggetto passivo IVA stabilito all'estero, sarà l'Istante ad assolvere gli obblighi IVA, ivi compresi quelli di fatturazione e versamento, tramite il proprio numero di identificazione diretta o, in alternativa, mediante un rappresentante fiscale (cfr. circolare del 29 luglio 2011, n. 37/E, paragrafo 4.3, e risoluzione del 28marzo 2012, n. 28/E).

Ad ogni buon fine si rileva che ci sono delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi che rientrano "oggettivamente" nel meccanismo dell'inversione contabile, per le quali quindi gli obblighi IVA sono sempre in capo al committente. Si tratta delle operazioni di cui all'articolo 74, settimo comma, del decreto IVA, che sembrerebbero essere quelle che la Società intenderà effettuare in Italia ("le cessioni di rottami,cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati,compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura").

In questi casi l'imposta è adempiuta sempre dal cessionario/committente che, se non stabilito in Italia, deve ivi identificarsi o nominare un proprio rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale (risoluzione del 28 marzo 2012 n. 28/E.

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