SCATTA LA REINTEGRAZIONE ANCHE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI REPECHAGE
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 13/12/2022
Autore: Manfredi Federico Fonte: Guida al Lavoro nr. 50 del 13/12/2022 pag. 13
Con la sentenza n. 34049 del 18 novembre 2022 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze dell’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Corte di Cassazione, che ha inteso adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 125 del 19 maggio 2022, ha stabilito che la tutela reale prevista dall’art. 18, commi 4 e 7, dello Statuto dei lavoratori, deve essere applicata anche qualora venga accertata la violazione dell’obbligo di repechage in un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, violazione che viene equiparata all’insussistenza del fatto costitutivo del provvedimento espulsivo.
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