TABELLE ACI 2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/12/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/12/2022
I costi chilometrici per calcolare il reddito che deriva dall’uso promiscuo dei mezzi di trasporto aziendali e per i rimborsi per trasferte con mezzi propri.
Con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile club, utili a calcolare, per ogni tipo di veicolo, a seconda della quantità dell’uso privato, l’esatta maggiorazione dell’imponibile da aggiungere a quello da lavoro dipendente per il prossimo anno, per chi fruisce di tale beneficio.
Per riepilogare, ricordiamo che la concessione al dipendente in uso anche promiscuo del veicolo aziendale è considerato un fringe benefit: reddito maturato in relazione a compensi diversi dal denaro, soggetto a tassazione, come indicato all’ articolo 51 del Tuir.
Ognuna delle undici tabelle dell’Aci pubblicate ieri e valide per il 2023, fa riferimento a specifici gruppi di veicoli:
- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano in produzione
- autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione
- autoveicoli a benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e benzina-metano fuori produzione
- autoveicoli ibrido-benzina e ibrido-gasolio fuori produzione
- autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione
- motoveicoli
- autocaravan
Per quantificare il valore dei fringe benefit le tabelle tengono conto anche di una importante novità di politica ambientale, introdotta dal comma 632 della legge di bilancio per il 2020. Per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo a partire dal 1° luglio del 2020, la percentuale da prendere in considerazione, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri), è così quantificata:
- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 19.
Alle tabelle si deve fare riferimento anche per calcolare l’indennità che il datore di lavoro corrisponde al dipendente che ha utilizzato il mezzo proprio per una trasferta effettuata in un Comune diverso da quello in cui risiede.
Indietro