Termine fatturazione/autofatturazione acquisti con pagamento anticipato attraverso piattaforme

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/12/2023

Autore: Zuech Francesco Fonte: Internet del 20/12/2023


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Il Problema dei 12 gg fatturazione immediata acquisti da non residente extra UE. Proposta Confimi di modifica della normativa


Motivazioni

Secondo l’Amministrazione finanziaria (in tal senso circolare AdE n. 18/E/2014 e C.M. 27/E/1975) non è ammessa la fatturazione differita di cui a dell’articolo 21 comma 4 lettera a) del dPR 633/72 (ovvero entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione) nel caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione documentata da d.d.t..

Tale aspetto inibisce all’operatore la possibilità di emettere fattura differita (lato attivo) così come l’autofattura (lato acquisti) di cui al combinato disposto dell’articolo 21 comma 5 e articolo 17 comma 2, entro i termini differiti di cui sopra.

Per gli acquisti interni da non residenti extra UE effettuati attraverso le piattaforme di e-commerce - che sono caratterizzati dal pagamento anticipato rispetto alla consegna/spedizione – detto aspetto è particolarmente critico poiché impone l’autofatturazione entro soli 12 gg (termine impraticabile per chiunque).

L’emendamento propone quindi la modifica della citata lettera a) riconoscendo la fatturazione differita nel caso di e-commerce indiretto con pagamento tracciato attraverso carta di credito. In questo modo il caso dei diffusissimi acquisti di beni tramite piattaforma da fornitori extra UE potrà essere gestito elettronicamente con il flusso XML TD19 entro il giorno 15 del mese successivo anziché entro il (troppo stringente) termine di 12 giorni previsto per la fatturazione immediata.

Diversamente, per evitare il rischio di pesanti sanzioni, gli operatori dovranno ripiegare – ai fini dell’adempimento Iva - su una gestione cartacea dell’autofattura a cui far seguire il flusso XML TD19 con validità ai soli fini dell’esterometro (in tal senso circolare AdE n. 26/E del 13/07/2022).

Il caso è diffusissimo. Si pensi all’acquisto, tramite piattaforme come Amazon (MKP), dal noto fornitore cinese “… Schen Zen …” (e varie formulazioni anagrammate), spesso identificato (ma non stabilito) in Italia.

Testo della proposta
La lettera a) dell’articolo 21 comma 4 del dPR 633/72 è sostituta dalla seguente:

“a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, oppure effettuate attraverso piattaforma di e-commerce con pagamento tracciato tramite carta di credito, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;”

Vedi altre proposte Confini nel link in particolare:

Forfetari - Possibilità di versare l'Iva trimestralmente sugli acquisti in reverese charge

Paradosso duplicazione comunicazione corrispettivi consumatori esteri (esterometro)

Acquisti interni in reverse charge elettronico (TD16)

Esterometro, precisazioni sanzionatorie

Vendite a distanza art. 38-bis DL 331/93 in regime OSS plafond, fatturazione e GDPR

 

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