Donazione

La donazione deve essere fatta dal notaio per atto pubblico, pena la sua nullità, è richiesta inoltre la presenza irrinunziabile di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all'atto.

Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, il valore di tali beni deve essere indicato nell'atto di donazione o in un atto a parte, questo anche nel caso di donazione d’azienda costituita in tutto o in parte da beni mobili.
La donazione indiretta è quella che deriva da atti, diversi dalla donazione “formale” vale a dire quella stipulata con atto notarile. Le donazioni indirette producono lo stesso effetto di una donazione formale, vale a dire la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario.

L'atto pubblico non è richiesto nei seguenti casi:

a) Donazione di modico valore di cosa mobile (per es. un mobile o del denaro). E' necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, la stessa infatti non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio.

b) Donazione indiretta. Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l'acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all'atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l'acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l'intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo).
In questi casi non è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile, ma comunque è sempre necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l'intento donativo.


11 recensioni.

Esenti da imposte le donazioni di quote di società di persone e di holding

Presa di posizione del Consiglio nazionale del notariato nello Studio divulgato recentemente.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/11/2024

Recensione di Roberto Castegnaro