La cessione dei fabbricati può essere soggetta all' imposta di registro o ad IVA a seconda del soggetto venditore, è inoltre soggetta alle imposte ipotecarie e catastali.
Queste imposte sono dovute dal compratore.
In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è esente Iva, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9% (salvo agevolazioni). Invece, quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro fissa di 200 euro.
La regola del prezzo-valore
La regola del prezzo-valore prevede la tassazione del trasferimento di un immobile sulla base del suo valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto di compravendita.
La sua applicazione limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che non può accertare un maggior valore ai fini del pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
Inoltre, è prevista una riduzione del 30% degli onorari notarili.
Questa regola è applicabile solo per le compravendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Non si applica alle vendite assoggettate ad Iva.
Considerata, però, l'attuale congiuntura economica, molte immobiliari, pur di poter vendere, decidono su richiesta dell'acquirente di lasciar agire il regime naturale di esenzione Iva
Autore: Gigliotti Antonio Fonte: Internet del 20/08/2014Recensione di Roberto Castegnaro
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Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/04/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Esclusi gli edifici con consumi irrilevanti
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/03/2014Recensione di Roberto Castegnaro
L'acquisto di un terreno agricolo e di un fabbricato strumentale da parte di un imprenditore agricolo professionale comporta l'imposta fissa di registro per il terreno, ma il 9% sul fabricato
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/03/2014 pag. 22Recensione di Roberto Castegnaro
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 21 febbraio, ha fornito diversi chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 10 del Dlgs 23/2011 atti traslativi o costituitivi di diritti
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Testo della circoalre 36/2013
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/01/2014Recensione di Roberto Castegnaro
La qualificazione mobiliare o immobiliare delle installazioni produce effetti anche ai fini della tassazione applicabile alle cessioni a titolo oneroso e alle locazioni
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/01/2014Recensione di Roberto Castegnaro
La riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (disposta dall'articolo 10 Dlgs 23/2011 e dall'articolo 26 dl 104/2013)e gli atti soggetti a IVA
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/01/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Un appartamento di 300 MQ non sarà agevolato "prima casa" se contratto imponibile a Iva mentre potrà godere della agevolazione se soggetto a imposta di registro e purché non sia A1 A8 A9
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/12/2013 pag. 15Recensione di Roberto Castegnaro
Per poter rispondere “al salto” al Vs. cliente che vi telefona e ha bisogno della risposta immediata.
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 19/12/2013Recensione di Roberto Castegnaro