Registro nei trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto Case esenti Iva, meno tasse
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 04/01/2014
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 03/01/2014
Classificazione:
La riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (disposta dall'articolo 10 Dlgs 23/2011 e dall'articolo 26 dl 104/2013)e gli atti soggetti a IVA
Le operazioni esenti da Iva
Gli atti di trasferimento esenti da Iva, se hanno per oggetto immobili abitativi (si pensi alla vendita di una abitazione dopo il decorso di un quinquennio dalla sua ultimazione) sono dunque soggetti a imposta proporzionale di registro. Anche questi atti beneficiano pertanto dell'affievolimento impositivo che deriva:
a) dall'introduzione delle nuove aliquote del 2% (applicabile se l'acquirente domanda l'agevolazione "prima casa") e del 9% (applicabile in ogni altra ipotesi);
b) dall'abbattimento a 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale;
c) dall'abolizione dell'imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (dovute nella complessiva misura di 320 euro fino allo scorso 31 dicembre).
Le operazioni imponibili Iva viceversa, un lieve incremento.
Gli atti di trasferimento esenti da Iva, se hanno per oggetto immobili abitativi (si pensi alla vendita di una abitazione dopo il decorso di un quinquennio dalla sua ultimazione) sono dunque soggetti a imposta proporzionale di registro. Anche questi atti beneficiano pertanto dell'affievolimento impositivo che deriva:
a) dall'introduzione delle nuove aliquote del 2% (applicabile se l'acquirente domanda l'agevolazione "prima casa") e del 9% (applicabile in ogni altra ipotesi);
b) dall'abbattimento a 50 euro per ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale;
c) dall'abolizione dell'imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (dovute nella complessiva misura di 320 euro fino allo scorso 31 dicembre).
Le operazioni imponibili Iva viceversa, un lieve incremento.
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