Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (cosiddetta franchigia) . In alcun e situazioni , invece della detrazione dall’imposta lorda , si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
Con la circolare n. 7 del 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti per compila re correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del v isto di conformità da parte dei Caf (Centri di assistenza fiscale) e dei professionisti abilitati, offrendo un quadro completo del le spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia.
Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta , se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo , è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia , se appartenenti alla minoranza slovena , la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata
Chiarimenti interessanti della circolare 7/2018 sulla dichiarazione dei redditi
Autore: Parente Giovanni Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Il provvedimento attuativo
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 07/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Detrazione per acquisto di alimenti a fini medici speciali
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 31/03/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Condizioni affinchè le spese per prestazioni chiropratiche siano riconosciute quali oneri detraibili
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 10/02/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Gli apparecchi automatici non possono rilasciare giustificativi di spesa, niente deduzioni per gli acquisti di sanitari
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/02/2018Recensione di Roberto Castegnaro
In linea generale, sono detraibili a titolo di spese sanitarie anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici.
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Detraibili se rese dal medico
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 27/01/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Le Ipab, sono tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria le spese mediche rimaste a carico dell’utente
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 17/01/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico.
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 09/11/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Contenuto esclusivo per utenti abbonati
Comprare un matesasso ortopedico potrebbe costarvi il 19% in meno grazie alla detrazione quale dispositivo medico di uso comune (Dlgs 46/1997), così come rappresentato nell’allegato alla circolare 20/E del 13 maggio 2011 dell’agenzia delle Entrate.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/11/2017Recensione di Roberto Castegnaro