La legge 18 giugno 1998 n. 192 regolamenta i contratti di subfornitura, l'articolo 1 così definisce tale contratto:
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.
La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 6 del 29 marzo 2018 precisa l’ambito di applicazione della responsabilità solidale.
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 16 del 10/04/2018 pag. 66Recensione di Giuseppe Filippi
Con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ambito di applicazione della responsabilità solidale.
Autore: Zambelli Angelo Fonte: Guida al Lavoro nr. 1 - 2 del 03/01/2018 pag. 62Recensione di Giuseppe Filippi
Alla subfornitura industriale si applica lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dalla legge Biagi (Dlgs 276/2003) per i committenti dell’appalto di servizi, in relazione ai crediti retributivi e contributivi dei dipendenti degli appaltatori.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro