APPALTO, CHIARIMENTI DELL’INL SUL REGIME DI SOLIDARIETA’ IN CASO DI SUBFORNITURA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 10/04/2018
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 16 del 10/04/2018 pag. 66
La circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 6 del 29 marzo 2018 precisa l’ambito di applicazione della responsabilità solidale.
Nell’appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compresi i ratei di tfr, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto, escluse le sanzioni civili.
La norma va interpretata nel senso che il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore.
E’ irrilevante che la subfornitura sia una species dell’appalto oppure un tipo negoziale autonomo, considerato che nella subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori sono ancora più marcate.
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