Compensazione debiti crediti

L'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 prevede la possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali redditi, IRAP, IVA e 770 o dalle denunce periodiche contributive UNIEMENS compensandoli coi versamenti unificati delle imposte stesse, dei contributi previdenziali, dell'INAIL e di altre somme dovute allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad enti come le CCIAA e le Casse di Previdenza.

Tali versamenti vengono eseguiti tramite il modello F24.

L'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 241/97 prevede che:

  • il modello F24 deve essere compilato e presentato anche con saldo finale pari a zero, derivante dalla totale compensazione.
  • l'eventuale eccedenza di credito non utilizzato può essere compensata con i successivi pagamenti.

Limiti alla compensazione

L'art. 9 del DL. 35/2013 a decorrer dal 2014 ha determinato in 700.000 euro il limite generale di compensazione per ciascun periodo d'imposta, in precedenza il limite era di 516.456.90 euro.

il limite indicato è elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, a condizione che il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 c. 6-ter del DL. n. 223/2006).

Un ulteriore limite alla compensazione stabilito in euro 250.000 è previsto per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi. Questo limite di 250.000 euro è cumulabile col precedente limite generale di 700.000 euro. Inoltre nel limite dei 250.000 euro non rientrano i crediti d'imposta per Ricerca e Sviluppo (art. 1 c. 280 L. 296/2006) e quelli per investimenti in aree svantaggiate (art. 1 c. 271 L. 296/2006) ne agli altri crediti indicati nelle istruzioni al quadro RU.

Compensazioni > 5.000 euro

Per compensare crediti di importo maggiore ai 5.000 euro il DL. 50/2017 ha previsto l'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo se previsto, il limite vale per le compensazioni orrizzontali e si applica anche ai crediti IVA trimestrali chiesti in compensazione tramite mod. TR..

I chiarimenti forniti con la circolare n. 10/2014, § 9.1 riferiti al precedente limite alla compensazione di 15.000 euro si ritengono validi anche per il limite di 5.000 euro, la circolare prevede che per determninare il limite dei 5.00 euro si deve considerare il singolo codice tributo. Quindi un credito IRPEF di 4.000 euro e uno IRAP di 4.000 sono liberamente utilizzabili.

 

 

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137 recensioni.

Crediti Iva, compensazioni sprint

Compensazione dei crediti Iva annuali e infrannuali dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e non più dal 16 del mese seguente all’invio

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/06/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


Accollo dei tributi ad alto rischio

Le possibili contestazioni dell’agenzia delle Entrate per l’uso di crediti d’imposta inesistenti da parte dell’accollante

Autore: Acierno Rosanna Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/08/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


Accollo del debito d'imposta altrui NO alla estinzione per compensazione

L’articolo 8 del la L. n. 212 del 2000 Statuto dei diritti del contribuente ammette, sia l’estinzione delle obbligazioni  tributarie tramite compensazione che l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario demandando ad apposito decreto le disposizioni di attuazione.

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/11/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


Accertamento con adesione e compensazione

È possibile pagare gli importi dovuti a seguito di un accertamento con adesione utilizzando in compensazione crediti (non fiscali) vantati verso la pubblica amministrazione.

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 12/12/2017

Recensione di Roberto Castegnaro


Utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni di legge

Contenuto esclusivo per utenti abbonati

il pagamento delle somme richieste con gli atti di recupero non ci si possono compensare

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/03/2018

Recensione di Roberto Castegnaro


CREDITO IVA ANNUALE E RIPORTO NELLA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA

Il credito è riportabile indifferentemente in una o più liquidaizioni periodiche

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 31/05/2018

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cessione di ecobonus e sismabonus i codici tributo

Risoluzione 58/2018 istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, dei crediti d'imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e relativi all'adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 26/07/2018

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CREDITI VERSO LA PA - In compensazione con i crediti i ruoli 2017

l’articolo 12-bis ha prorogato la misura vigente da oltre cinque anni relativa all'utilizzo in compensazione dei crediti verso al pubblica mministrazione

Autore: Lovecchio Luigi Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/08/2018

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Credito Iva non compensabile se manca la dichiarazione

Reato di indebita compensazione l'utilizzo di un credito derivante dalla dichiarazione omessa del precedente periodo di imposta

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COMPENSAZIONI F24 LIMITI E SANZIONI

Inserto dedicato alle compensazioni di imposte e contributi

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/09/2018

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