Il MOSS è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C.
In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo ) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).
Il MOSS, dunque, evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di Consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).
In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
Ambito soggettivo
Possono avvalersi del MOSS sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (Regime UE) sia quelli stabiliti fuori dalla UE (Regime non UE). Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.
Ambito oggettivo
Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:
- servizi di telecomunicazione;
- servizi di teleradiodiffusione;
- servizi forniti per via elettronica, in particolare (cfr. allegato II, Direttiva 112/2006/CE):
a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
b) fornitura di software e relativo aggiornamento;
c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Regime OSS
Per evitare che i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a persone che non sono soggetti passivi debbano essere identificati ai fini dell’IVA in ogni Stato membro in cui l’imposta su tali servizi è dovuta, è stato esteso a tali soggetti il regime speciale MOSS (Mini One Stop Shop), che diventa OSS (One Stop Shop).
Detti soggetti possono, quindi, identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l’IVA in detto Stato membro di identificazione; il regime speciale OSS è stato esteso anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni nazionali di beni (vendite domestiche di beni facilitate da piattaforme ove il venditore sottostante sia un soggetto extra-UE).
Un regime speciale analogo, il regime IOSS (Import One Stop Shop), è stato istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
OSS definizione
Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.
Detto regime riguarda le vendite intracomunitarie di beni già presenti nel territorio unionale
IOSS definizione
E' lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad 150,00 €.
Detto regime concerne le cessioni di beni importati nel territorio UE da parte di un soggetto passivo, UE o extra UE, anche per il tramite di un'interfaccia elettronica.
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Le Faq hanno una sequenza logica che, partendo da argomenti di carattere generale sul tema, affonda gradualmente nel particolare, svelandone gli aspetti prettamente operativi
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/01/2022Recensione di Roberto Castegnaro
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L'applicazione del regime Oss per assolvere l’Iva sulle vendite a distanza intraUe non esclude il plafond e il rimborso Iva trimestrale.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/12/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Rimborso entro 30 giorni sul conto corrente indicato dal contribuente se l’imposta pagata risulta superiore all’importo dovuto in base alla relativa dichiarazione
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/11/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Documentazione da conservare per 10 anni, introdotto un formulario tipo per inviare le informazioni richieste dallo Stato membro di identificazione o da quello di consumo, ai fini dei controlli
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/10/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Adempimenti e conservazione della documentazione, link alle aliquote e alle regole
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 15/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Le modalità di versamento dell’imposta per gli operatori italiani che aderiscono ai regimi speciali Oss e Ioss
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Sistemi più snelli per il pagamento dell’Iva insieme a maggiore trasparenza e riduzione del rischio frodi, tempi rapidi per lo sdoganamento delle merci e semplificazione della logistica
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni mensili e il pagamento dell’Iva da parte di coloro che intendono avvalersi del regime speciale delle vendite di modico valore
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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Se la soglia dei 10mila euro non è superata, le operazioni rilevano nel Paese di stabilimento del fornitore
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro
Da segnalare, la possibilità di apportare modifiche in diminuzione o in aumento a una dichiarazione entro tre anni dalla data in cui la stessa doveva essere presentata
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/07/2021Recensione di Roberto Castegnaro