Civilisticamente (l’art. 2426 1° c. n. 8 c.c.) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (valutazione analitica di ciascun credito) la norma lascia ampi margini di manovra alla discrezionalità degli amministratori, discrezionalità imbrigliata dalle regole fiscali di seguito riportate.
Quando la svalutazione civilistica è inferiore a quella fiscale la differenza può essere dedotta in via extracontabile con una variazione in diminuzione, il tutto obbliga alla rilevazione delle imposte differite.
Sempre con riferimento ai crediti, per le perdite derivanti da atti valutativi (stima della insolvenza del debitore) si ritiene che prevalgano le regole fiscali, senza possibilità di deroga, le condizioni dell'articolo 101 c. 5 e 5-bis, con rilevanza, in generale, della data di apertura della procedura concorsuale o degli accordi citati nella norma.
Per la deduzione della perdita su crediti l'apertura della procedura o l'omologa dell'accordo devono essere avvenuti, come in passato, entro la relativa data di chiusura.
In caso di cancellazione, l'articolo 101, già in passato affermava la rilevanza delle regole contabili.
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