Particolari riduzioni delle imposte sono previste nell'acquisto della "prima casa" con questo termine si identifica l'acquisizione del primo immobile abitativo da parte della persona fisica.
Da non confondere con il concetto di abitazione principale vale a dire l'immobile dove il contribuente ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale.
L'agevolazione "prima casa", introdotta dalla legge 168/1982, è disciplinata dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull'imposta di registro (Dpr 131/1986).
Il criterio del "prezzo valore" è regolato dall'articolo 1, commi 497 e 498, della legge 266/2005.
Come previsto dal Dpr n. 131/1986, all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa Parte prima, per usufruire delle agevolazioni prima casa è necessario che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
È necessario, altresì, che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
È richiesta, infine, la dichiarazione di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni (circolare n. 38/2005).
Detrazione annua dall’Irpef di 8mila euro per chi ha meno di 35 anni, la metà per gli over 35 Il beneficio raddoppia l’agevolazione sulla quota interessi pagata per il mutuo
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/12/2015 pag. 44Recensione di Roberto Castegnaro
Trasferimento all'estero ed eventuale perdita agevolazione in fase di acquisto nonchè detrazione degli interessi passivi sul mutuo
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/12/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Ho venduto, prima del quinquennio, una parte dell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa. Sono decaduto dal beneficio?
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/12/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Due contribuenti acquistano con Iva agevolata Dopo due anni, uno dei due vuole intestarsi tutta l'abitazione.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/11/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Indipendentemente dal decorso o meno di cinque anni dal primo acquisto, non è possibile fruire dei benefici prima casa su un secondo acquisto se prima non si vende l'immobile già acquistato.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/10/2015Recensione di Roberto Castegnaro
Per la contitolarità su altri immobili
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 09/10/2014 pag. 43Recensione di Roberto Castegnaro
Acquisto di immobile in corso di costruzione per il quale si intende fruire dell’agevolazione prima casa, per il computo del termine dei diciotto mesi
Autore: Autori Vari Fonte: Agenzia Entrate del 05/05/2014Recensione di Roberto Castegnaro
Agevolazione prima casa per i coniugi in comunione dei beni, anche se uno dei due ha acquistato, in passato, un'abitazione come bene personale.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 01/06/2013 pag. 16Recensione di Roberto Castegnaro
Chi compra casa da un soggetto che l'ha acquistata con le agevolazioni prima casa rischia di rispondere della perdita dell'agevolazione usufruita dal precedente proprietario.
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 92 del 04/04/2013Recensione di Roberto Castegnaro
Chi non acquista un nuovo immobile deve presentare istanza e si vedrà ricalcolare l'imposta senza sanzione
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 357 del 28/12/2012 pag. 15Recensione di Roberto Castegnaro