Assenza di abusi edilizi garantita dal certificato di stato legittimo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/08/2020
Autore: Busani Angelo Fonte: Agenzia Entrate del 31/08/2020
L’attestato di legittimità introdotto dal Dl 76/2020 è rilasciato dal professionista
Dal 17 luglio è possibile, non obbligatorio, allegare ai contratti di compravendita l’inedito «certificato di stato legittimo» si tratta di una «dichiarazione asseverata» rilasciata da un «tecnico abilitato» attestante l’assenza di violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica oppure la presenza di «tolleranze costruttive».
E' il risultato derivante dalla lettura combinata dell’articolo 9-bis e dell’articolo 34-bis del Dpr 380/2001 TU dell’edilizia, come modificati dal decreto legge n. 76/2020 in corso di conversione.
Il certificato può essere rilasciato anche con piccole difformità entro il 2% dei limiti e misure.
Il certificato è utile per evitare possibili controversie legali nelle compravendita o per usufruire con sicurezza di un’agevolazione fiscale.
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