Cessione immobili da privato tassazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/11/2023

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 20/11/2023


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Regime fiscale delle imposte dirette e indirette nel caso di cessione di immobile da parte di persona fisica


Imposte dirette

Per capire se la cessione di un fabbricato da parte di un soggetto privato sia soggetta alla tassazione sul reddito si deve verificare quanto disposto dall'art. 67 c. 1 lett. b) del TUIR, detto articolo prevede che la cessione a titolo oneroso di fabbricati genera un reddito diverso imponibile, solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente queste due condizioni:

  1. la vendita avviene entro 5 anni dalla costruzione o dall'acquisto;

  2. il corrispettivo percepito supera il costo storico di acquisto o costruzione.

In questo caso il reddito tassato sarà pari alla plusvalenza determinata quale differenza fra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto (art. 68 c. 1 del TUIR).

Per le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e fabbricati, si può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, tale richiesta va fatta al notaio in sede di stipula (rif. Art. 1 c. 496 della L. 266/2005).

La tassazione non si applica comunque per gli immobili acquisiti per successione e per le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Imposte indirette

L'atto di cessione degli immobili deve essere stipulato in forma scritta e pubblica, ai fini della trascrizione, quindi tramite notaio.

L’atto è soggetto a registrazione in termine fisso, entro 30 giorni se stipulato in Italia, 60 giorni se stipulato all'estero.

Le cessioni di fabbricati, sia strumentali che abitativi, effettuate da soggetti non IVA (quindi dai privati), sono soggette a imposta di registro proporzionale, nella seguente misura:

  • del 2% se sussistono le condizioni per l’agevolazione "prima casa";

  • del 9% negli altri casi.

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