Convertito in legge IL COLLEGATO FISCALE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/12/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2024


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Al 16 gennaio 2025 la seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite Iva con ricavi o compensi dichiarati l’anno precedente fino a 170mila euro


Convertito in legge il decreto 155/2024 con misure urgenti di carattere economico e fiscale.

La legge di conversione, n. 189/2024, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2024, con entrata in vigore il 13 dicembre 2024.

Il provvedimento, inizialmente costituito da 11 articoli, ha subito, delle modifiche, nello stesso sono stati trasferiti gli articoli 7-bis e 7-ter, del testo degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 167/2024, sulla riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

Per tale ragione, l'articolo 1, comma 2, del Ddl di conversione in legge del decreto 155/2024 prevede l'abrogazione dello stesso Dl n. 167/2024, stabilendo, inoltre, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

In sede di conversione sono state inserite ulteriori novità fiscali, tra cui il rinvio al 16 gennaio 2025 del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 170mila euro, con la possibilità di rateizzazione.

A seguito di tali modifiche, il testo definitivamente approvato si compone adesso di 28 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Le disposizioni fiscali sono disciplinate al Capo II, dall'articolo 7 all'articolo 8. Di seguito i dettagli.

Estensione del ravvedimento speciale connesso al concordato preventivo biennale

Rimane fermo il disposto dell’originario articolo 7, comma 1, che consente di usufruire del ravvedimento speciale, introdotto dall'articolo 2-quater del decreto legge n. 113/2024 per i soggetti Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale, anche ai soggetti che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il  2022 abbiano dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, oppure alla presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività.

Lo stesso comma 1 estende l’accesso al ravvedimento speciale anche ai soggetti che negli stessi anni hanno dichiarato, anche per un’annualità, una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, se l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli Isa relativo all'attività prevalente supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi. La norma esclude, tuttavia, la possibilità di beneficiare della riduzione del 30% prevista al comma 6-quater dell’articolo istitutivo del ravvedimento speciale.

L’ulteriore modifica al comma 1 consente, inoltre, che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, relativamente a determinate categorie di soggetti, possa essere effettuato dalla società o dall'associazione in luogo dei singoli soci o associati. 

Disposizioni sul concordato preventivo biennale

In sede di conversione è stato recepito, inoltre, il contenuto dell’articolo 1 del Dl n. 167/2024, con l’introduzione dell’articolo 7-bis, in materia di concordato preventivo biennale. In particolare, il comma 1 consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato presentando, entro il 12 dicembre 2024, la dichiarazione dei redditi integrativa, a meno che, nella stessa dichiarazione, siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Al comma 2 è previsto che a tali soggetti si applichi il regime di ravvedimento speciale e, quindi, l'imposta vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024. 

L'articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato, limita l'operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all'ipotesi in cui la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Bonus Natale: confermato il beneficio anche in assenza di coniuge a carico

L'articolo 7-ter, riporta il contenuto dell’articolo 2 dell’abrogando Dl n. 167/2024, che interviene sulla disciplina di indennità accordata una tantum per il 2024 in favore dei lavoratori dipendenti in presenza di determinati requisiti. L’intervento normativo aveva modificato la misura agevolativa: 

  • sopprimendo la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge, ampliando il beneficio alla sola condizione di avere almeno un figlio a carico
  • escludendo l’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità
  • disponendo l’inserimento del riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore.
  • Su queste modifiche, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate ha fornito proprie indicazioni con la circolare n. 22 del 19 novembre 2024.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le persone fisiche titolari di partita Iva

L'articolo 7-quater, introdotto in Senato, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, riferiti, per i titolari di reddito agrario, al volume d'affari. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (attualmente il 4% annuo).

Modifiche al Credito d’imposta ZES: ampliato lo stanziamento

In sede di conversione restano immutate le disposizioni sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica contenute dell’articolo 8 del Dl 155/2024. In particolare, il decreto consente la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina.
Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa in misura pari a 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma 1-ter, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

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