DL STOP SUPERBONUS 2 – alcune conferme e molte novità

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/05/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 31/05/2024


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Seconda parte delle novità sulla conversione del DL. agevolazioni


Razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia (articolo 4-bis)
Viene introdotto il divieto per alcuni soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, gruppi bancari, imprese di assicurazione) di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per questi soggetti le rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall’anno 2025 sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo (eccetto per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).

In caso di violazione delle suddette, è stabilito il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del Dlgs  n. 471/1997, per l’utilizzo del bonus in misura superiore a quella spettante, pari al 30% del credito utilizzato.

Dette misure si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

Viene rimodulata la detraibilità in dieci anni delle spese sostenute, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, per alcuni interventi edilizi previsti dalla precedente disciplina:

  • superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 (ai sensi dell’articolo 119, del Dl n. 34/2020)
  • detrazione al 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali (ai sensi dell’articolo 119-ter, del Dl n. 34/2020)
  • detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali (ai sensi dell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Dl n. 63/2013.

Inoltre, in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, del Dl n. 34/2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo, venendo meno, quindi, la previsione di detto comma 3 che i crediti d'imposta derivanti da cessione di un credito d'imposta o da un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

Infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, è vietata la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle già menzionate detrazioni.

Vigilanza dei Comuni sugli interventi ammessi al Superbonus (Articolo 4-ter)
Viene introdotto, in capo ai Comuni, un potere di vigilanza e di controllo sull’effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121, comma 2, del Dl n. 34/2020:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Inoltre, vien introdotto un obbligo, per i Comuni, di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali stesse, creando, così, una compartecipazione al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.

Al fine di favorire tale partecipazione è prevista l’attribuzione a favore dei Comuni di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, oltre alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito di tali segnalazioni.

Controlli sulla fruizione dei bonus per investimenti in beni strumentali nuovi “Piano Transizione 4.0”  e "Piano Transizione 5.0" (articolo 6)
Vengono introdotte specifiche misure di monitoraggio per consentire la corretta fruizione dei crediti di imposta per:

  • investimenti in beni strumentali nuovi ascrivibili al “Piano Transizione 4.0”
  • investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica ("Piano Transizione 5.0").

In particolare, le imprese beneficiarie di dette agevolazioni sono tenute a comunicare preventivamente:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024
  • la presunta ripartizione negli anni del credito
  • la relativa fruizione.

La comunicazione, deve riguardare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Inoltre, viene specificato che gli investimenti agevolabili in base alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, contenuta nel Dl n. 19 del 2024, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

E ancora, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

Infine, nel corso dell’esame in prima lettura al Senato:

  • è stato introdotto il comma 3-bis, che modifica la disciplina del cosiddetto piano Transizione 5.0, contenuta nell'articolo 38 del Dl n. 19/2024, subordinando l’ammissione degli investimenti agevolabili alla circostanza che siano effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (in luogo dell’originale riferimento temporale, ossia “negli anni 2024 e 2025")
  • è stato ribadito che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.

Proroga dei termini per il riversamento spontaneo dei bonus (articolo 7, commi 7-bis e 7-ter)
Il comma 7-bis dell’articolo 7, modificando il termine previsto dall’articolo 5 del Dl n. 146/2021, proroga, dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, il termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, del credito d’imposta indebitamente utilizzato, relativamente ad investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati.

Il comma 7-ter, modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del Dl n. 145/2023, proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2024, il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione per i soggetti che non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata.
 

Chiarimenti sull’applicazione del contraddittorio preventivo (Articolo 7 commi 1-3 e articolo 7-bis)
In sede di conversione è stata confermata l’indicazione contenuta nell’articolo 7 commi 1-3 volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

In particolare, ai sensi del comma 1, agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, emesso prima della stessa data, non si applicano le disposizioni sul principio del contraddittorio, di cui all’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (della legge n. 212 del 2000), in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, ma si continua ad applicare la disciplina previgente al 30 aprile 2024.

Invece, secondo il comma 3, qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali (aggiunti rispetto al testo originario) abbiano, prima del 30 marzo 2024, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza pari al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Inoltre, nel nuovo articolo 7-bis, viene chiarito meglio l’ambito di applicazione del contraddittorio preventivo. In particolare, il principio del contraddittorio, disciplinato dal comma 1 e 2 dell’articolo 6-bis dello Statuto  dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, viene limitato esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede  specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di  imposta inesistenti.

Inoltre, tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

Differimento plastic tax e sugar tax (articolo 9-bis, comma 7)
Le decorrenze dell'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax, disciplinata dai commi 634-658 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) e  sugar tax, regolata  dai commi 661-676 della medesima legge di bilancio, sono, rispettivamente, posticipate al 1° luglio 2026 ed al  1° luglio 2025, rispetto all’originaria scadenza del 1° luglio 2024.

Riduzioni aliquota agevolata per interventi edilizi e riqualificazioni energetiche (articolo 9-bis, comma 8)
Viene ridotta dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione, dall’imposta lorda, delle spese, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione per le quali è prevista la detrazione del 50 per cento).

Resta il limite di 48mila euro, per unità immobiliare, delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati detti interventi edilizi.

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