FATTURA NIENTE BOLLO SE LE SPESE ANTICIPATE RIGUARDANO TASSE O DIRITTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/07/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/07/2021
Niente bollo sulle anticipazioni che riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato.
Risposta n. 491 del 20 luglio 2021
Alle fatture elettroniche emesse da un notaio, che recano l’addebito sia di corrispettivi imponibili Iva sia di somme riguardanti spese anticipate (articolo 15 del Dpr n. 633/1972), superiori a 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo nella misura pari a 2 euro, in quanto non vale il principio di alternatività tra Bollo e Iva. Tale imposta andrà assolta al momento dell’emissione della fattura elettronica, poiché solo in quel momento sarà possibile verificare l’eventuale superamento della soglia di 77,47 euro che rappresenta il presupposto per l’assoggettamento al tributo. Nel caso in cui, invece, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardano tributi dovuti dal cliente stesso, potrà trovare applicazione l'esenzione dall'imposta di bollo.
Parere in contrasto con lo studio del notariato Studio n. 184-2019/T, interessante però il penultimo paragrafo, che segue, evidenziato in neretto
Il notaio istante ritiene che le fatture relative a un'unica prestazione, con l'addebito sia di compensi imponibili ai fini Iva, sia di somme riguardanti spese anticipate non vadano assoggettate all’imposta di bollo in quanto le spese anticipate nel nome e per conto del cliente, sono “funzionali” all’operazione principale soggetta a Iva e fa presente che, in base all’articolo 6 della Tabella allegata al Dpr n 642/1972, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati a Iva sono esenti da Bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo e Iva.
L’Agenzia delle entrate, per sciogliere ogni dubbio, prende le mosse dalla normativa di riferimento, ossia l’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 che stabilisce che “Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa” e, nel caso specifico, l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto, che stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 2 euro, per ogni esemplare, per le “Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. Tale importo non è dovuto “quando la somma non supera lire 150.000” (77,47 euro) in base alla nota 2, lettera a) dello stesso articolo 13.
A quanto stabilito in linea generale è, però, prevista una deroga dall’articolo 6 della tabella annessa al Dpr n. 642/1972 che esenta dal Bollo le “Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
Il comma 2 del citato articolo stabilisce, inoltre, che “Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”.
Tracciato il quadro normativo, l’Agenzia tira le somme, evidenziando che l'articolo 6 della tabella annessa al Dpr n. 642/1972 prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva.
Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che una parte dell'importo addebitato non costituisce corrispettivo di un’operazione soggetta a Iva, ma somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Di conseguenza, non trova applicazione la deroga suddetta ma va applicata la norma generale, secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Se, però, le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardano tributi dovuti dal cliente stesso (imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), si potrà applicare l'articolo 5 della tabella B allegata al DPR. n. 642/1972, che esenta dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e dal rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.
Infine, l’Agenzia, riguardo il momento in cui assolvere l'imposta di bollo, ritiene che tale momento coincida con quello dell'emissione della fattura elettronica poiché solo allora è certo l'eventuale superamento dell'ammontare di 77,47 euro, soglia che costituisce il presupposto per l'applicazione del tributo.
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