FNC CHECK VISTO 110% AGGIORNATA AL 26.11.2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/11/2020

Autore: Autori Vari Fonte: Interfile Fiscale del 27/11/2020


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Nuova edizione della Check list proposta dalla fondazione commercialisti con indicazioni sulla misura del compenso


Un documento con il quadro d'insieme dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.

Le check list aggiornate, scaricabili in formato word.

A breve saranno resi disponibili anche alcuni modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini del Superbonus.

6.Compensi professionali

Con riferimento alla quantificazione del compenso professionale derivante dall’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni relative al “Superbonus”, anche attraverso l’apposizione del visto di conformità,a mero titolo conoscitivo, si fa presente che:

•il compenso per l’opera svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili va determinato al momento dell’assunzione dell’incarico attraverso l’apposito mandato professionale;

•in assenza di uno specifico riferimento a tariffe professionali, abrogate nel 2012, è possibile riferirsi al d.m. n. 140/2012 (parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate).

In questo caso sarà possibile determinare il compenso sulla base di quanto sotto indicato:

•per l’incarico di istruttoria ed espletamento delle pratiche,si può far riferimento all’articolo 26,comma 2, secondo cui: “il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C –Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.

Ai sensi del richiamato Riquadro 8.2 [articolo26, commi 2 e 3] -sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione, il compenso è determinato in base alle seguenti aliquote minime e massime:

•fino a euro 2.000.000,dallo 0,75% al 1,00%;

•oltre euro 2.000.000,dallo 0,50% allo 0,75%.

Quanto ai compensi per l’apposizione del visto di conformità sarà possibile fare riferimento all’articolo 21 del citato d.m. n. 140/2012 ai sensi del quale:“Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C –Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.

Secondo il citato Riquadro 3 [articolo21] -sul valore della perizia o della valutazione, il compenso è determinato in base alle seguenti aliquote minime e massime:

•fino ad euro 1.000.000,dallo 0,80% al 1%;

•per il di più fino ad euro 3.000.000,dallo 0,50% allo 0,70%;

•per il di più oltre 3.000.000,dallo 0,025% allo 0,050%.

Il tutto tenendo altresì conto di quanto riportato all’articolo 18 in materia di maggiorazioni e riduzioni del compenso, ovvero:

•per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100% rispetto a quello altrimenti liquidabile;

•nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50%rispetto a quello altrimenti liquidabile.

 

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