Gestione separata, aliquote 2019 circolare INPS
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/02/2019
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 08/02/2019
Classificazione:
Le aliquote 2019 della gestione separata INPS ex 10%
Liberi professionisti, collaboratori e figure assimilate: questa è la platea dei contribuenti ai quali è rivolta la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, emanata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale l’ente fa il punto della situazione in vista delle prossime scadenze, fornendo le relative istruzioni e chiarimenti.
Aliquote contributive e di computo
Collaboratori e figure assimilate
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è, a partire dal 2018, pari al 33% (articolo 2, comma 57, legge 92/2012).
A questa vanno aggiunte le aliquote pari a:
A partire dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata Inps e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%.
Inoltre, continua l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale
Pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori (e figure assimilate) e i professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è confermata al 24.
Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono riportate nelle sottostanti tabelle:
Ripartizione dell’onere contributivo
Azienda committente
Nel caso dei collaboratori, la ripartizione dell’onere contributivo è così fissata:
- 1/3 a carico del collaboratore
- 2/3 a carico del committente.
Obbligato al versamento è il committente, che deve eseguire il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso utilizzando il modello F24 telematico (datori privati) o il modello F24 EP (pubbliche amministrazioni).
Liberi professionisti
Nel caso dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
In base al “principio di cassa allargato”, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (articolo 51, Tuir). Di conseguenza, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e, quindi, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2018:
Massimale e minimale
Per l’anno 2019, il massimale di reddito imponibile è pari a 102.543 euro; di conseguenza, le aliquote 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di quell’importo.
Invece, il minimale di reddito imponibile è pari a 15.878 euro.
Aliquote contributive e di computo
Collaboratori e figure assimilate
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è, a partire dal 2018, pari al 33% (articolo 2, comma 57, legge 92/2012).
A questa vanno aggiunte le aliquote pari a:
- 0,50%, per l’estensione della tutela alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera
- 0,22%, per l’estensione della tutela alla maternità
- 0,51%, per finanziare l’indennità mensile di disoccupazione ai collaboratori (“Dis-Coll”).
A partire dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla Gestione separata Inps e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%.
Inoltre, continua l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale
Pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori (e figure assimilate) e i professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è confermata al 24.
Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono riportate nelle sottostanti tabelle:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote 2019 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
34,23% (33 + 0,72 + 0,51) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
33,72% (33 + 0,72) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquote 2019 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25 + 0,72) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Ripartizione dell’onere contributivo
Azienda committente
Nel caso dei collaboratori, la ripartizione dell’onere contributivo è così fissata:
- 1/3 a carico del collaboratore
- 2/3 a carico del committente.
Obbligato al versamento è il committente, che deve eseguire il versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso utilizzando il modello F24 telematico (datori privati) o il modello F24 EP (pubbliche amministrazioni).
Liberi professionisti
Nel caso dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
In base al “principio di cassa allargato”, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (articolo 51, Tuir). Di conseguenza, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e, quindi, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2018:
- 24%, per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria
- 33,72%, per chi è privo di altra previdenza obbligatoria e per il quale non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll
- 34,23%, per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-Coll.
Massimale e minimale
Per l’anno 2019, il massimale di reddito imponibile è pari a 102.543 euro; di conseguenza, le aliquote 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di quell’importo.
Invece, il minimale di reddito imponibile è pari a 15.878 euro.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
15.878 euro | 24% | 3.810,72 euro |
15.878 euro | 25,72% | 4.083,82 euro (Ivs 3.969,50) |
15.878 euro | 33,72% | 5.354,06 euro (Ivs 5.239,74) |
15.878 euro | 34,23% | 5.435, 04 euro (Ivs 5.239,74) |
r.fo.
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