INPS LE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DEI 600 EURO CIRCOLARE 49
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/03/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 30/03/2020
Istruzioni sulla indennità di sostegno al reddito, introdotte dal DL. n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati
In tarda serata del 30.3.2020 L’INPS ha emanato la circolare n. 49 con le prime indicazioni sui soggetti interessati e sulle modalità per poter presentare la domanda di erogazione della indennità di 600 euro prevista dal DL. 18/20, l’indennità una tantum è riferita al mese di marzo 2020 la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Beneficiano del bonus anche i familiari coadiuvanti e coadiutori artigiani e commercianti, nonché i lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Ai soci di società di persone e di capitali iscritti alla relativa gestione previdenziale, agli agenti e rappresentanti.
Di seguito riepiloghiamo i contenuti della circolare.
Soggetti interessati
Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
L’art. 27, c. 1, prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.
Sono compresi in questa categoria i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, c. 1, del DPR. TUIR, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/95.
Questi soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità è altresì riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%. (ndr: pare quindi che ne possano usufruire anche gli amministratori di società)
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
L’articolo 28, c. 1, del DL. n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Sono ricompresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
Questi soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995.
Tra i beneficiari sono compresi anche agenti e rappresentanti vale a dire i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
L’articolo 29, c. 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede l’indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Interessati sono i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
L’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle riportate nel punto 3 della circolare.
A tal fine sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori del settore agricolo
L’art. 30, prevede il riconoscimento della indennità a favore degli operai agricoli a tempo determinato. Nell’ambito di applicazione rientrano anche le figure equiparate di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari).
L’indennità, spetta a chi abbia svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Lavoratori dello spettacolo
L’articolo 38, c. 1, prevede l’indennità a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Interessati sono i lavoratori iscritti al predetto Fondo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.
I predetti lavoratori, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Presentazione della domanda
I soggetti sopraindicati, destinatari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, per ricevere i 600 euro, dovranno:
- presentare domanda esclusivamente in via telematica accedendo al sito INPS e quindi compilare e inviare la domanda on line.
Vista la situazione di emergenza è possibile accedere al sito INPS con modalità semplificate, in particolare, oltre alle credenziali di accesso attualmente utilizzabili, vale a dire:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per chi non sia in possesso delle citate credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata.
Sarà sufficiente l’inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo aver presentato la richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
Richiesta telefonica
In alternativa l’indennità una tantum, dei 600 euro, può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al:
numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente;
numero 06 164164 da rete mobile secondo i vs. costi telefonici.
Anche in questo caso, si dovrà comunicare all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Attivazione con un successivo avviso
L’attivazione del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Le tipologie di indennità una tantum sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità
Vedi punto 7 della circolare
Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
Vedi il punto 8 della circolare.
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Vedi il punto 9 della circolare
Istruzioni contabili e fiscali
Vedi punto 10 della circolare
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